Nuovi chiarimenti del MASE sulla miscelazione prima del recupero.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello n. 190663 del 15 ottobre 2025, ha fornito nuovi chiarimenti sulla miscelazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione nell’ambito delle operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste), disciplinate dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.
Cosa chiarisce il Ministero
Secondo il MASE, il processo di lavorazione successivo alla messa in riserva, descritto alla lettera c) dell’allegato 1 del D.M. 127/2024, comprende varie fasi meccaniche — tra cui frantumazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni metalliche e indesiderate — indicate a titolo non esaustivo.
Pertanto, la miscelazione dei rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato non è esclusa, purché:
-
riguardi solo i rifiuti elencati nella Tabella 1 del decreto;
-
e non comprometta il corretto recupero per le finalità previste dal DM 127/2024.
Il riferimento all’operazione R12
Il Ministero richiama anche l’operazione di recupero R12, definita come “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, prevista nell’allegato C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006.
Come stabilito dalla nota 7 dello stesso allegato, la R12 può essere impiegata in mancanza di un codice R più specifico e include operazioni preliminari come cernita, frammentazione, triturazione, separazione o raggruppamento.
La conclusione del MASE
Il MASE ha quindi precisato che, ai sensi del DM 127/2024, l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto può includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, senza la necessità di:
-
una specifica autorizzazione R12,
-
né di una nuova classificazione del rifiuto.




