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Intermediario senza detenzione: Definizione, Normativa e Obblighi RENTRI

ing. marco baldaccini in studio. copertina con logo studio baldaccini e logo prometeo
Nel settore della gestione dei rifiuti è frequente la presenza di soggetti che si occupano esclusivamente di individuare gli impianti di destino ai quali inviare i rifiuti prodotti da terzi, senza entrarne in possesso né svolgere attività di trasporto: si tratta della figura dell’intermediario senza detenzione.

L’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 205/2010, definisce infatti l’intermediario come qualsiasi impresa che dispone operazioni di recupero o smaltimento per conto di terzi, anche quando non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti, includendo tale ruolo tra le attività che costituiscono gestione dei rifiuti.

Dal 2011 l’intermediazione senza detenzione è quindi riconosciuta come attività gestionale a tutti gli effetti, e proprio per garantire trasparenza e tracciabilità delle operazioni la Pubblica Amministrazione deve poter disporre di un quadro completo di tutti gli attori della filiera, compresi coloro che svolgono funzioni di coordinamento senza movimentare fisicamente i rifiuti. Da ciò deriva la necessità per gli intermediari senza detenzione di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella specifica categoria 8, divisa in classi in funzione delle tonnellate di rifiuti annualmente gestite.

In questo contesto si inseriscono anche gli obblighi previsti dal RENTRI: l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto, così come i Consorzi istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi al sistema informatico RENTRI, come stabilito dall’art. 15, comma 3 del DM 59/2023.

Pur non essendo tenuti all’invio dei dati e non partecipando al flusso di firma digitale del formulario, i loro dati identificativi devono comunque essere riportati nel FIR, anche nella sua versione digitale.

È inoltre garantita la possibilità di scaricare la copia completa del FIR digitale, scegliendo tra l’interoperabilità con il proprio gestionale o l’utilizzo dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Questo approccio consente di mantenere piena tracciabilità e trasparenza, senza introdurre nuovi oneri operativi per chi svolge attività di sola intermediazione o coordinamento nella gestione dei rifiuti.

Ing. Marco Baldaccini (studio.baldaccini@libero.it)

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