Il settore dell’edilizia e dell’economia circolare ha un nuovo punto di riferimento: il Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 26 settembre 2024, ha formalmente abrogato e sostituito il precedente e tanto criticato DM 152/2022. Tuttavia, l’applicazione pratica delle nuove norme ha sollevato non pochi dubbi interpretativi tra gli operatori del settore e gli organi di controllo.
Per fare chiarezza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto con un’importante nota esplicativa, fornendo risposte cruciali su tempistiche, procedure di adeguamento e regime transitorio.
Vediamo nel dettaglio quali sono i chiarimenti principali del Ministero.
Il regime transitorio e le tempistiche di adeguamento
Uno dei nodi più complessi riguardava i tempi a disposizione dei gestori degli impianti per adeguarsi alle nuove disposizioni del DM 127/2024.
Il MASE ha chiarito il cronoprogramma delle scadenze:
- Presentazione della domanda: i gestori degli impianti già autorizzati (sia in regime ordinario che semplificato) devono presentare all’autorità competente un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione o una nuova comunicazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
- La fase transitoria: nelle more del rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo (o del decorso dei termini previsti per la procedura semplificata), le attività di recupero possono proseguire in conformità all’autorizzazione già in essere. Questo garantisce la continuità operativa delle aziende, evitando il blocco dei cantieri e degli impianti di riciclaggio.
Campionamento e analisi: l’efficacia retroattiva dei lotti
Un altro dubbio sollevato dagli operatori riguardava i lotti di aggregato riciclato già prodotti o in corso di produzione al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
Il Ministero ha specificato che i criteri di campionamento e i test di cessione previsti dal DM 127/2024 si applicano ai lotti di “End of Waste” la cui produzione si perfeziona dopo l’entrata in vigore del regolamento. Per i materiali già qualificati come cessati dalla qualifica di rifiuto sotto il previgente regime, non è necessaria una revisione retroattiva, a meno che non intervengano specifiche prescrizioni contrarie da parte delle autorità competenti in sede di rinnovo.
Ambito di applicazione: quali rifiuti sono inclusi?
Il MASE ha ribadito l’estensione del perimetro applicativo del DM 127/2024, che punta a correggere i limiti del vecchio DM 152/2022. Il nuovo decreto non si limita ai soli rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione (C&D) “tradizionali”, ma include anche:
- Rifiuti inerti di origine minerale derivanti da altre attività industriali ed estrattive (esplicitamente elencati nell’Allegato 1).
- Specifiche tipologie di rifiuti che, pur non provenendo direttamente da cantieri edili, presentano caratteristiche merceologiche e di comportamento ambientale del tutto assimilabili agli inerti da C&D.
Dichiarazione di Conformità (DDC) e tracciabilità
I chiarimenti ministeriali si sono soffermati anche sulla gestione documentale. Il produttore dell’aggregato recuperato è tenuto a redigere la Dichiarazione di Conformità (DDC) per ciascun lotto di End of Waste prodotto.
Il MASE ha confermato che:
- La DDC deve essere conservata dal produttore per almeno 5 anni.
- Una copia della dichiarazione deve essere inviata all’Autorità Competente e all’ARPA territorialmente competente entro i termini stabiliti, preferibilmente tramite modalità telematiche, per garantire la massima trasparenza e facilitare i controlli.
Verso una reale economia circolare nell’edilizia
L’intervento del MASE rappresenta un passo avanti fondamentale per dare certezza giuridica a un settore che genera i maggiori volumi di rifiuti speciali in Italia.
Il DM 127/2024, supportato da questi chiarimenti, delinea un quadro più flessibile e realistico rispetto al passato, agevolando il mercato dei “green inerti” e riducendo il ricorso alle materie prime vergini di cava. Per le aziende del settore, la sfida attuale è rispettare la scadenza dei 180 giorni per l’adeguamento delle autorizzazioni, evitando sanzioni e garantendo la piena conformità dei propri prodotti.




