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Gestione dei rifiuti da sfalci e potature – Chiarimenti normativi e operativi

ing. marco baldaccini


A seguito delle modifiche normative introdotte con la conversione del Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (cosiddetto “Decreto Ambiente”) nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, è stato confermato, al punto 20-bis, l’inserimento, tra le attività produttrici di rifiuti assimilabili agli urbani, anche delle “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato“.

In attuazione di tali modifiche, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con circolare prot. n. 39940 del 3 marzo 2025, ha fornito indicazioni operative in merito alla corretta gestione dei rifiuti derivanti da sfalci e potature.

Le suddette disposizioni normative rappresentano, in parte, un ritorno al quadro previgente al D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al D.lgs. 152/2006 dal suddetto decreto legislativo, infatti, la normativa nazionale non distingueva tra i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato. L’attribuzione della qualifica di rifiuto urbano o speciale era demandata ai criteri quantitativi di assimilazione stabiliti localmente dai Comuni o dagli Enti di Governo d’Ambito.

L’elemento di maggiore novità, introdotto dal combinato disposto del D.lgs. 116/2020 e del DL “Ambiente”, consiste nella soppressione del potere discrezionale in capo agli enti locali in materia di assimilazione. Resta tuttavia ferma, per i produttori diversi dalle utenze domestiche, la possibilità di procedere autonomamente al riciclo o al recupero dei rifiuti vegetali prodotti.

La citata circolare del MASE chiarisce, inoltre, che pur essendo oggi i residui vegetali derivanti da interventi di manutenzione del verde privato, se prodotti da operatori professionali, assimilabili ai rifiuti urbani, ciò non comporta automaticamente la possibilità di conferirli senza limitazioni presso i Centri di Raccolta (CdR).

In conformità a quanto disposto dall’art. 198, comma 2, del D.lgs. 152/2006, spetta infatti ai Comuni (o agli Enti di Governo d’Ambito, ove istituiti) definire, mediante appositi regolamenti, le modalità di accesso ai CdR, specificando le tipologie di rifiuti ammesse e le condizioni per il relativo conferimento.

Ciò implica che ciascun ente locale può prevedere, tra l’altro, limiti quantitativi, obblighi di registrazione, fasce orarie di accesso o l’esclusione dal servizio per le utenze non domestiche.

Per i soggetti operanti a livello professionale, risulta pertanto fondamentale verificare preventivamente la normativa locale vigente prima di procedere al conferimento dei rifiuti vegetali presso i CdR. In assenza di disposizioni chiare a livello territoriale, permane il rischio di incorrere in sanzioni o di vedersi negato l’accesso al servizio di raccolta.

Ing. Marco Baldaccini
studio.baldaccini@libero.it
Frosinone

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