In caso di subentro di un gestore, nell’esercizio di una attività, ad un altro soggetto, intestatario della relativa autorizzazione, si pone il dubbio se l’istanza di variazione soggettiva (c.d. voltura) sia già efficace ovvero occorre aspettare l’esito.
Anche quando, come nel caso dell’AIA, il procedimento è regolato (si veda l’art. 29 novies del TUA), non è chiarito se, con la sola istanza di voltura, il nuovo gestore possa già operare ovvero debba attendere la formale intestazione del titolo amministrativo.
Nel caso di cui alla sentenza in commento si discuteva dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, ma va subito precisato che il principio di diritto affermato ha “valenza generale”.
In particolare, si è ritenuto che “una mera richiesta di voltura non può considerarsi quale richiesta di autorizzazione nè atto equipollente al prescritto provvedimento autorizzativo, che deve essere espresso, specifico ed avere natura personale” (cfr. Cass. pen., n. 3840/2026).
Cosa vuol dire questo?
Se l’attività è esercitata prima del provvedimento di voltura, si rischia di incorrere in una sanzione penale.
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