Nuova categoria 2-quater: le novità per i liberi professionisti
Con la Deliberazione n. 4 del 22 luglio 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito la nuova categoria 2-quater, introducendo una disciplina specifica per i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nello svolgimento delle attività manutentive previste dal proprio ordinamento professionale, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti.
La novità deriva dalla modifica dell’articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, introdotta dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto-legge PNRR 19 febbraio 2026, n. 19. La nuova categoria consente quindi ai professionisti interessati di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a condizione che effettuino esclusivamente attività manutentive espressamente previste dal proprio ordinamento professionale. Per poter accedere alla categoria 2-quater, il professionista deve essere iscritto a un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione, deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) e i), del Decreto 3 giugno 2014, n. 120 e deve dimostrare la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto dei rifiuti. La domanda di iscrizione deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente in relazione alla residenza del professionista.
In fase di iscrizione dovranno essere attestati i dati anagrafici, l’iscrizione attiva e non sospesa all’albo professionale di appartenenza, lo svolgimento delle attività manutentive espressamente previste dall’ordinamento professionale, le tipologie di rifiuti non pericolosi che si intendono raccogliere e trasportare e gli estremi identificativi e l’idoneità dei veicoli utilizzati, verificandone anche la conformità alla disciplina in materia di autotrasporto di cose. Alla domanda dovranno inoltre essere trasmesse le carte di circolazione dei veicoli e, qualora i mezzi non siano di proprietà del professionista, l’idoneo titolo che ne dimostri la disponibilità secondo la normativa sull’autotrasporto. Per l’iscrizione è previsto un contributo annuo di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria, mentre l’iscrizione dovrà essere rinnovata ogni cinque anni.
Un aspetto particolarmente importante riguarda i limiti dell’autorizzazione: la categoria 2-quater consente esclusivamente il trasporto di rifiuti non pericolosi e non permette il trasporto di rifiuti pericolosi. Inoltre, il professionista potrà trasportare esclusivamente i rifiuti da lui stesso prodotti nell’ambito delle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e previste dal relativo ordinamento professionale.
La nuova disciplina rappresenta quindi una significativa novità per tutti quei professionisti che, nello svolgimento della propria attività, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di provvedere direttamente alla loro raccolta e al loro trasporto. Per verificare la possibilità di iscrizione sarà tuttavia necessario effettuare una valutazione puntuale della singola posizione professionale, verificando la corrispondenza tra attività manutentiva svolta, ordinamento professionale, tipologia e codice EER dei rifiuti prodotti e veicoli utilizzati. La corretta applicazione della nuova categoria 2-quater richiede pertanto particolare attenzione, in quanto l’iscrizione non costituisce un’autorizzazione generale al trasporto di rifiuti, ma riguarda esclusivamente il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi derivanti dalle specifiche attività manutentive consentite.
ing. Marco Baldaccini 347.5066802




