Con l’approvazione della Legge di Bilancio, il Senato ha introdotto una modifica sostanziale al perimetro del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), chiarendo in modo definitivo i soggetti obbligati all’iscrizione ed escludendo diverse categorie di operatori, in particolare i liberi professionisti che non esercitano l’attività in forma di impresa.
Il provvedimento è contenuto nel testo della manovra interamente riformulato dal Governo (cosiddetto Maxiemendamento) e approvato con voto di fiducia. In particolare, il comma 789 interviene sull’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ridefinendo gli obblighi di iscrizione al RENTRI e recependo le istanze di semplificazione avanzate da associazioni di categoria e dallo stesso Ministero dell’Ambiente.
Chi è obbligato e chi è escluso dal RENTRI
In base alla nuova formulazione del comma 3-bis dell’articolo 188-bis, restano tenuti all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti non pericolosi, i soggetti già individuati dall’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
Sono invece espressamente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
- i Consorzi e i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
- i produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6 del Testo Unico Ambientale, tra cui rientrano i liberi professionisti non organizzati in forma d’impresa.
Per questi soggetti viene meno non solo l’obbligo di iscrizione al RENTRI, ma anche quello di adozione del FIR digitale, restando valide le modalità di tracciabilità alternative già previste dalla normativa ambientale.
Professionisti e piccoli studi: una semplificazione attesa
La modifica normativa chiarisce definitivamente la posizione di numerose attività professionali, tra cui:
- studi medici e odontoiatrici di piccole dimensioni;
- professionisti sanitari;
- estetisti, tatuatori e altre attività analoghe;
- piccoli studi professionali non configurati come impresa.
Le associazioni di categoria hanno accolto con favore il provvedimento, sottolineando come esso consenta un riallineamento tra RENTRI e Testo Unico Ambientale, eliminando obblighi burocratici non coerenti con le esenzioni già previste per la gestione dei rifiuti tramite formulari cartacei.
Tempistiche di entrata in vigore
Il Ddl di Bilancio 2026 (S.1689-A), approvato dal Senato, sarà esaminato dalla Camera entro il 28 dicembre. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro il 31 dicembre, con entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2026.
Per le attività configurate in forma di impresa, restano invece confermate le scadenze già previste dal calendario RENTRI, tra cui quella del 13 febbraio 2026 per l’iscrizione.




