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RENTRI: pubblicato il Decreto Direttoriale sulle modalità operative in caso di degrado temporaneo dei servizi a supporto del FIR digitale

copertina news rentri

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, che definisce le modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale. Il provvedimento disciplina le procedure che consentono agli operatori di proseguire le attività anche quando alcune funzionalità del sistema risultano limitate o non pienamente operative.

Cosa si intende per degrado temporaneo?

Si tratta di una condizione in cui, durante l’orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità RENTRI risultano degradate, limitate o non pienamente operative, rendendo impossibile la continuità delle attività.

Le misure previste si applicano quando il problema:

  • non è dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
  • non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità già disciplinate dai decreti direttoriali n. 319/2025 e n. 25/2026;
  • impedisce all’operatore di utilizzare i servizi RENTRI nella fase di propria competenza.
Le situazioni disciplinate dal decreto

Il provvedimento individua tre casi operativi:

  1. impossibilità di compilare, emettere o firmare il FIR digitale;
  2. impossibilità di aggiornare o sottoscrivere il FIR durante il trasporto;
  3. impossibilità di aggiornare o sottoscrivere il FIR in fase di accettazione da parte del destinatario.

1.Impossibilità di emettere il FIR digitale

Se il degrado impedisce l’emissione del FIR digitale, l’operatore può utilizzare un FIR cartaceo secondo le modalità previste dal D.M. n. 59/2023.

Nel campo annotazioni deve essere riportata la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”.

Per questi FIR non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI. Il decreto suggerisce inoltre di disporre preventivamente di un quantitativo adeguato di FIR cartacei bianchi vidimati.

2. Impossibilità di integrare il FIR durante il trasporto o presso il destinatario

Se non è possibile aggiornare o sottoscrivere digitalmente il FIR durante il trasporto, il trasportatore può integrare la stampa del formulario e sottoscriverla con data e firma autografa.

La stessa procedura può essere adottata dal destinatario quando il degrado impedisce l’accettazione, l’aggiornamento o la sottoscrizione digitale del FIR all’arrivo dei rifiuti. In entrambi i casi, la stampa assume il regime del formulario cartaceo.

Nel campo annotazioni deve essere riportata la dicitura: “FIR gestito in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026”.

Anche per questi formulari non si applicano gli obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI.

3. Evidenza del degrado e invio della dichiarazione

L’operatore che ricorre alle misure di emergenza deve disporre di almeno un’evidenza del degrado generata dal sistema RENTRI, come:

  • codici di risposta o messaggi restituiti dai servizi di interoperabilità API;
  • messaggi di errore visualizzati nell’area riservata del portale RENTRI o nell’applicazione mobile dedicata al FIR digitale.

Screenshot e ticket di assistenza possono essere allegati come elementi facoltativi e integrativi.

La dichiarazione contenuta nell’Appendice al decreto, corredata da almeno un’evidenza del degrado, deve essere inviata via PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione del problema. La documentazione deve essere conservata e resa disponibile in caso di controllo.

Comunicazione del cambio di formato

Quando la stampa del FIR digitale assume il regime del formulario cartaceo, il trasportatore deve comunicare il cambio di formato al produttore o detentore, dopo la cessazione del degrado e comunque tempestivamente.

La comunicazione avviene tramite i servizi RENTRI per la restituzione della copia del FIR cartaceo oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori o tramite interoperabilità.

Cosa cambia per gli operatori?

Il decreto consente, limitatamente al singolo FIR interessato, di ricorrere alla gestione cartacea quando il degrado temporaneo dei servizi RENTRI impedisce la continuità delle attività.

Per applicare la procedura è necessario utilizzare le diciture previste, conservare l’evidenza generata dal RENTRI, compilare la dichiarazione e trasmetterla via PEC entro il termine stabilito. Le modalità adottate continuano ad applicarsi al singolo FIR fino alla conclusione del suo ciclo di vita, ossia fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.

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