Rifiuti abbandonati: ammesso il trasporto anche con le categorie 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Importante chiarimento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Viene infatti confermato che tali rifiuti, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, sono qualificati come rifiuti urbani e mantengono questa natura anche ai fini della tracciabilità. Tuttavia, l’Albo evidenzia come, nei casi in cui i rifiuti abbandonati siano identificabili mediante classificazione a vista e sia possibile attribuire con certezza il corretto codice EER, gli operatori incaricati dagli enti locali o dai soggetti gestori del servizio pubblico possano procedere alla raccolta e al trasporto utilizzando anche mezzi iscritti nelle categorie 4 e 5. Tale possibilità trova fondamento nell’esigenza di garantire livelli più elevati di sicurezza ambientale e sanitaria, poiché i mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali presentano requisiti tecnici maggiormente adeguati alla tipologia di rifiuto da movimentare e consentono una corretta individuazione degli impianti di recupero o smaltimento. Resta fermo che il Comune è tenuto a provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti o da soggetti inadempienti, indipendentemente dalla loro natura originaria. Le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti ribadiscono inoltre che la classificazione a vista può essere applicata ai rifiuti palesemente non pericolosi e comunemente gestibili, mentre sono esclusi da tale procedura i rifiuti combusti, quelli potenzialmente contenenti amianto, i rifiuti con elementi sospetti, quelli eterogenei o riconducibili a codici EER a specchio. Il chiarimento rappresenta quindi un’importante apertura operativa per gli enti e le imprese del settore, consentendo una gestione più efficace dei rifiuti abbandonati senza compromettere le garanzie di tutela ambientale previste dalla normativa vigente.
ing. Marco Baldaccini 347.5066802




