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Nuova normativa ADR sul piombo: cosa cambia da settembre 2025?

Immagine del piombo come copertina dell'articolo. Nuova normativa ADR sul piombo: cosa cambia da settembre 2025?

Nuova normativa ADR sul piombo: cosa cambia da settembre 2025?

A partire dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore una nuova classificazione armonizzata del Piombo (Pb), in applicazione del Regolamento delegato (UE) 2024/197 (21° ATP), che modifica il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

In base a tale aggiornamento normativo, saranno classificati come pericolosi per l’ambiente i composti contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

  • Piombo in polvere (particelle con diametro < 1 mm) in concentrazione ≥ 0,025%

  • Piombo massivo (particelle con diametro ≥ 1 mm) in concentrazione ≥ 0,25%

Tale classificazione riguarderà non solo le merci, ma anche i rifiuti contenenti piombo, tra cui: torniture, bave di stampaggio, spezzoni o cascami di barra, billette e pani di ottone, fanghi di lavorazione, ecc.

Settori interessati

Le attività maggiormente coinvolte saranno quelle legate a:

  • produzione, utilizzo e commercializzazione di piombo e sue leghe;

  • gestione, recupero e trattamento di rottami metallici, sia come rifiuti che come materiali classificati End of Waste.

Anche le imprese operanti nella filiera del trasporto su strada (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari), nonché fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di piombo o di miscele contenenti piombo, dovranno adeguarsi alla nuova classificazione.

 

Implicazioni per il trasporto su strada

Con la nuova classificazione, i composti contenenti piombo potranno rientrare nel campo di applicazione dell’ADR e dovranno essere identificati come:

UN 3077 – MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, N.A.S., classe 9, gruppo d’imballaggio III

Ciò comporta l’obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dalla normativa ADR, tra cui, a titolo esemplificativo:

    • formazione ADR per tutto il personale coinvolto nel trasporto (speditori, imballatori, caricatori, trasportatori, scaricatori, destinatari);

    • adeguato equipaggiamento dei veicoli (pannelli arancioni, placche di rischio, contenitori a tenuta, ecc.);

    • possesso del CFP – Certificato di Formazione Professionale (cosiddetta “patente ADR”) da parte del conducente;

    • utilizzo di imballaggi omologati UN;

    • corretta redazione della documentazione di trasporto (merci e rifiuti), con le diciture previste;

    • eventuale obbligo di nomina del Consulente ADR, ai sensi del D.lgs. 35/2010, salvo esenzioni applicabili

Conclusioni

Alla luce di queste modifiche normative, è fortemente raccomandato effettuare un’accurata analisi della propria situazione aziendale, al fine di adottare – se necessario – le misure tecniche, documentali e organizzative necessarie per garantire la piena conformità alle nuove disposizioni.

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