- FAQ
Rispondiamo alle domande più frequenti sul FIR Digitale
Hai dubbi sulla gestione del FIR Digitale? Consulta le risposte alle domande più frequenti su procedure, annullamenti, firme, gestione dei viaggi e trasmissione dei dati al RENTRI.
NO, il RENTRI prevede che dopo la prima firma non sia più possibile modificare i dati di base di un formulario a meno che non si effettui un rollback della firma.
Se il FIR digitale è stato firmato da più soggetti, il rollback può essere effettuato esclusivamente sull’ultima firma apposta. Per intervenire su una firma precedente è quindi necessario rimuovere, procedendo a ritroso, le firme successive. Il rollback deve essere eseguito dal soggetto che ha apposto la firma entro 30 minuti dalla sottoscrizione.
Trascorsi i 30 minuti il rollback non è più disponibile, in alternativa, usare le annotazioni o chiedere al destinatario di respingere il formulario
Tutta la catena viene bloccata. Oltre alle firme che il produttore e l’autista devono apporre alla partenza del viaggio e quella che il destinatario deve inserire all’arrivo, è necessario effettuare le firme nel momento in cui “qualcosa cambia”.
Ad esempio: in fase di inserimento della sosta tecnica, delle annotazioni e dell’accettazione.
No. Dopo l’avvio del viaggio, quando il FIR digitale è stato firmato sia dal produttore/detentore sia dal trasportatore, il formulario non può più essere annullato.
Se, invece, ha firmato soltanto uno dei due soggetti, il FIR può ancora essere annullato dal soggetto che lo ha vidimato.
Se vuoi sapere come annullare un formulario, clicca qui.
NO, l’invio al RENTRI del registro e del formulario sono due cose separate perché sono due documenti distinti con regole di invio al RENTRI e in conservazione diverse.
Per visualizzare la procedura di invio al RENTRI e in conservazione dei FIR digitali clicca qui.
Per visualizzare la procedura di invio al RENTRI e in conservazione del registro digitale clicca qui.
No. Nel FIR digitale non è necessario riportare il riferimento al movimento del registro cronologico di carico e scarico.
Il campo è ancora presente perché il layout ufficiale è utilizzato anche per il FIR cartaceo e per le eventuali procedure di emergenza. Nel flusso digitale, il collegamento tra il FIR e la registrazione viene gestito informaticamente attraverso i dati e gli identificativi dell’XFIR.
Un XFIR non può essere cancellato dall’AVI. Se lo hai firmato e condiviso in modo errato, avresti dovuto farlo respingere dal destinatario.
Ad oggi non ci sono strumenti tecnici per cancellare un’XFIR dall’AVI. Ecoceverd ha segnalato che prossimamente definirà la politica che attuerà per la cancellazione dei dati storici sull’AVI. E’ quindi probabile che da un certo momento non sarà più visibile.
L’obbligo di iscrizione dipende dall’attività svolta e dalla tipologia di rifiuti gestiti. Sono tenuti a iscriversi gli enti pubblici che producono rifiuti pericolosi o che svolgono attività di gestione dei rifiuti rientranti nelle categorie individuate dalla normativa. Un ufficio pubblico che produce esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti speciali non pericolosi invece, generalmente non è soggetto all’iscrizione al RENTRI.
Clicca qui per leggere i riferimenti normativi completi.
Puoi scaricare la copia digitale (ex IV copia) seguendo la procedura che trovi QUI: clicca qui.
NOTA: se il destinatario ha reso disponibile la copia digitale del FIR, Prometeo provvede automaticamente al download del documento e all’invio della conferma di presa visione al RENTRI.
Perché non è ancora disponibile: il destinatario non l’ha ancora materialmente condivisa nell’AVI o ha semplicemente dimenticato di farlo. Puoi avere controverifica andando sul portale RENTRI, anche lì non la troverai disponibile. Contattalo quindi e chiedigli di condividerla nell’AVI.
Quando emetti con Prometeo un Formulario, lui ti propone come data di emissione di default il giorno stesso e quell’informazione viene inviata come tale all’AVI. Quando poi ad inizio trasporto viene apposta la prima firma, l’AVI corregge in automatico la data di emissione facendola coincidere con quest’ultima. Se quindi, ad esempio, emetti un formulario il mercoledì sera ma il viaggio parte solo il giovedì e viene firmato in quel giorno, l’AVI correggerà la data di emissione da mercoledì in giovedì. Quando quindi a viaggio concluso, aggiornerai dall’AVI il formulario per ereditare il peso a destino, Prometeo ti segnalerà (in giallo) questa incongruenza sul wizard di importazione dall’AVI. In questo caso ti suggeriamo quindi di correggere la data di emissione sul tuo Prometeo.
NOTA: in una delle prossime versioni di Prometeo, il messaggio giallo sparirà e la correzione sarà automatica.
Per poter gestire questo caso devi valorizzare il campo “Tipo formulario”, presente in anagrafica (tab “Altri dati” > “Comunicazioni Enti”), con il valore “Esente dal digitale”. Per la procedura completa clicca qui.
Quando il conferimento non può essere completato perché l’impianto è chiuso, si configura una sosta tecnica.
Nelle annotazioni del FIR digitale devono essere inseriti il luogo effettivo di stazionamento e la data e l’ora di inizio della sosta. L’annotazione deve essere firmata digitalmente.
Alla ripresa del viaggio, occorre compilare la sezione dedicata alla sosta, riportare la data e l’ora di fine e firmare nuovamente il FIR digitale. Ogni annotazione o modifica è valida solo se accompagnata dalla relativa firma digitale.
Trovi la risposta completa nella registrazione del webinar con Tiziana Cefis. Clicca qui per ascoltarla.
Per inviare la copia digitale segui la procedura che trovi QUI: clicca qui.
Se hai già inviato la copia digitale (ex IV copia) il RENTRI non ti consente più di inserire delle annotazioni.
Risposta fornita da Tiziana Cefis: “la normativa ambientale non fornisce una specifica definizione di cosa debba intendersi per “giorno lavorativo” ai fini dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006.
Non ritengo inoltre possibile applicare per analogia le disposizioni previste in altri ambiti, ad esempio quelle relative ai termini processuali, per affermare che il sabato debba essere necessariamente considerato giorno lavorativo anche ai fini degli adempimenti ambientali.
La questione è stata peraltro oggetto di richieste di chiarimento da parte delle associazioni di categoria al MASE.
In attesa di un chiarimento ufficiale, ritengo ragionevole fare riferimento all’effettiva organizzazione aziendale: qualora il sabato l’impianto non svolga attività lavorativa, tale giornata può essere considerata non lavorativa ai fini del computo del termine.”