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Utilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio: i chiarimenti del MASE

acqua e fuoco. immagine di copertina per articolo utilizzo acque reflue per scopi antincendio

Il tema del riutilizzo delle acque reflue depurate per finalità antincendio è stato oggetto di un recente chiarimento da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il Ministero ha risposto a un interpello formulato dall’Autorità Idrica Pugliese, che chiedeva indicazioni sull’applicazione della normativa vigente in un contesto di emergenza idrica.
L’interpello verteva in particolare su due quesiti:

  • Riutilizzo di acque reflue depurate e affinate, conformi ai limiti di qualità previsti dal D.M. 185/2003, stoccate in vasche apposite, per il rifornimento delle APS (Auto Pompa Serbatoio) e ABP (Auto Botte Pompa) dei Vigili del Fuoco, in assenza di rete duale, per interventi di spegnimento di incendi boschivi e non.
  • Utilizzo temporaneo ed eccezionale di acque reflue depurate che rispettino i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006, come risorsa idrica immediata per interventi antincendio, in considerazione della crisi idrica in corso.
 
La posizione del Ministero

Il MASE, richiamando il quadro normativo di riferimento, ha precisato che il riutilizzo delle acque reflue per scopi antincendio è ammissibile come uso industriale ai sensi del D.M. 185/2003. In particolare:

Qualora lo standard minimo previsto dall’art. 4, comma 1, del D.M. 185/2003 non garantisca un adeguato livello di protezione ambientale per quello specifico impiego, i limiti applicabili devono essere definiti in sede autorizzativa attraverso un accordo integrativo ex art. 11 L. 241/1990.

I valori previsti per lo scarico in acque superficiali (Tabella 3, Allegato 5, Parte III del TUA) non possono essere considerati adeguati a garantire protezione ambientale in caso di uso antincendio, sia in contesti naturali sia in quelli urbani e agricoli.

L’utilizzo antincendio di acque affinate può essere ricondotto, per caratteristiche materiali, agli usi civili. Di conseguenza, gli standard minimi previsti per questi ultimi dall’art. 4, comma 1, e dall’Allegato 1 del D.M. 185/2003 rappresentano un solido riferimento per il riutilizzo a fini antincendio.

Sul secondo quesito il Ministero ha chiarito che, in base all’art. 6 del D.M. 185/2003, non è ammesso alcun riutilizzo in assenza di un titolo autorizzativo preventivo.

 
Conclusioni

Il documento del MASE offre quindi un orientamento chiaro: il riutilizzo di acque reflue depurate per scopi antincendio è possibile, ma deve rispettare rigorosamente gli standard di qualità fissati dal D.M. 185/2003 ed essere autorizzato dalle competenti autorità. Non sono consentite deroghe o utilizzi emergenziali senza una specifica autorizzazione preventiva.

Per ulteriori informazioni visita il sito del MASE.

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