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Categoria 9: il Comitato Nazionale chiarisce chi deve iscriversi e come si calcola la classe

ing. marco baldaccini in studio. copertina con logo studio baldaccini e logo prometeo
Categoria 9: il Comitato Nazionale fa chiarezza su obbligo di iscrizione e classi di appartenenza

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione della Categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti contaminati, mettendo ordine tra le attività che richiedono l’iscrizione e quelle che, invece, ne sono escluse. L’obbligo riguarda le imprese che eseguono materialmente gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, operativa e permanente, le attività di bonifica e il ripristino ambientale, ossia tutte le operazioni che intervengono direttamente sullo stato di contaminazione del sito. Restano invece fuori dall’obbligo le attività preliminari e di natura tecnica, come le indagini preliminari, la caratterizzazione e la sua progettazione, le misure di prevenzione da adottare nelle prime 24 ore dopo un evento potenzialmente contaminante, l’analisi di rischio sanitario e ambientale e, più in generale, tutta la progettazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza.

La circolare affronta anche un tema particolarmente rilevante per le imprese: il calcolo dell’importo degli interventi ai fini della classe di iscrizione. Il valore da considerare è quello dell’intervento, o della sua parte, già approvato dall’autorità competente, finanziariamente coperto e immediatamente cantierabile. Nel computo devono essere incluse tutte le lavorazioni previste dal progetto, non solo quelle direttamente riconducibili alla bonifica, ma anche le opere provvisionali, gli oneri per la sicurezza, le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e ogni altra lavorazione necessaria alla realizzazione dell’intervento.

Un ulteriore chiarimento riguarda il significato della classe di iscrizione: il relativo limite economico rappresenta il valore massimo degli interventi che l’impresa può avere contemporaneamente in esecuzione, sia nell’ambito di un unico cantiere sia come somma di più cantieri attivi nello stesso periodo. Un’indicazione che consente alle imprese di programmare con maggiore consapevolezza la gestione delle commesse e di evitare il rischio di superare i limiti autorizzativi.

Una circolare che, più che introdurre nuove regole, mette finalmente alcuni punti fermi su aspetti che negli anni hanno generato dubbi interpretativi. E, quando si parla di bonifiche, avere confini chiari è già un ottimo punto di partenza.

ing. Marco Baldaccini 347.5066802

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