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Principali impatti della Legge 14 novembre 2024, n. 166 sulla gestione dei RAEE

ing. marco baldaccini

Le recenti modifiche introdotte dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha recepito il Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131, riguardano la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e hanno un impatto significativo sui distributori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, soprattutto in termini di semplificazione burocratica. È importante sottolineare che le disposizioni della legge si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato da installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) nell’ambito delle loro attività professionali. Tali previsioni devono essere osservate con la massima attenzione per evitare violazioni che potrebbero comportare conseguenze gravose per i soggetti inadempienti.

Il principale obbligo stabilito dal legislatore per i distributori è quello di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, utilizzando modalità chiare e facilmente comprensibili, come avvisi esposti nei locali commerciali con caratteri leggibili o tramite comunicazioni adeguate sul sito internet del distributore. L’obbligo di informazione non rappresenta una novità, in quanto già presente in precedenza, e ha lo scopo di fornire ai consumatori non solo informazioni sui diritti di restituzione, ma anche sull’importanza ambientale della raccolta differenziata dei RAEE.

Una delle principali novità riguarda invece la semplificazione degli obblighi per i distributori e i terzi incaricati della gestione dei RAEE, con l’abolizione dell’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 3bis. Tuttavia, è importante sottolineare che tale obbligo è sostituito dall’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE per i luoghi dove avviene il deposito preliminare dei rifiuti. Se questa disposizione non viene rispettata, il distributore che effettua il deposito preliminare dei RAEE non potrà beneficiare delle modalità semplificate, incorrendo in violazioni che possono comportare una gestione non autorizzata dei rifiuti, inclusi quelli classificati come pericolosi. Si ribadisce che questa normativa si applica anche ai centri di assistenza tecnica e agli installatori, i quali, in assenza di registrazione dei luoghi al Centro di Coordinamento RAEE, incorrerebbero nelle stesse infrazioni.

Le modifiche introdotte dalla legge, sebbene siano una semplificazione significativa, comportano comunque rischi potenzialmente molto gravi in caso di non conformità. Non sarà più necessario compilare una modulistica specifica per la consegna di un RAEE al punto vendita al momento dell’acquisto di una AEE equivalente, né sarà richiesta alcuna documentazione da parte del negoziante per il trasferimento dei RAEE ritirati in regime di uno contro zero dal front office al back office.

Per quanto riguarda le modalità di allontanamento dei RAEE dai depositi preliminari, le disposizioni rimangono simili a quelle previgenti. Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire, a scelta del distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge i 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti RAEE. In ogni caso, il deposito preliminare non potrà avere una durata superiore a un anno, anche se il quantitativo ritirato non raggiunge i 3.500 chilogrammi. I dati annuali relativi al peso dei RAEE ritirati e depositati selettivamente per tipologia devono essere conservati dal distributore per un periodo di tre anni.

Infine, il processo di semplificazione si estende anche alla documentazione necessaria per il trasporto dei RAEE, che dovrà essere contenuta in un Documento di Trasporto (DDT) che attesti il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.


Ing. Marco Baldaccini
studio.baldaccini@libero.it
Frosinone

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