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Rifiuti di batterie: arrivano i nuovi codici EER, ma il sistema è davvero pronto?

ing. marco baldaccini in studio. copertina con logo studio baldaccini e logo prometeo

Rifiuti di batterie: nuovi codici EER e adeguamenti dal 2026

L’aggiornamento dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) dedicato ai rifiuti di batterie entra finalmente nella fase operativa. Con la Decisione Delegata (UE) 2025/934 del 5 marzo 2025, successivamente corretta dalla Rettifica 2025/90657, la Commissione europea ha profondamente rivisto la classificazione dei rifiuti di batterie, adeguandola all’evoluzione tecnologica del settore e alla crescente diffusione delle batterie al litio, dei sistemi di accumulo e della mobilità elettrica.

La Decisione modifica la Decisione 2000/532/CE e, di conseguenza, l’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, introducendo nuovi codici EER e aggiornando quelli già esistenti. Per consentire un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato una deliberazione che disciplina le modalità di adeguamento delle iscrizioni delle imprese.

Il provvedimento distingue chiaramente due diverse tipologie di intervento. L’Allegato A riguarda i codici EER già presenti nell’attuale elenco che vengono semplicemente aggiornati nella descrizione, senza modificarne la numerazione. In questi casi non è richiesto alcun adempimento da parte delle imprese: dal 9 dicembre 2026 l’Albo Gestori Ambientali provvederà automaticamente ad adeguare tutte le autorizzazioni sostituendo le precedenti descrizioni con quelle previste dalla Decisione europea.

È il caso, ad esempio, dei codici 16 06 01*, 16 06 02* e 16 06 03*, che non identificheranno più genericamente le “batterie”, ma i “rifiuti di batterie” al piombo-acido, al nichel-cadmio e contenenti mercurio. Analogo aggiornamento interessa il codice 16 06 06*, relativo agli elettroliti di rifiuti di batterie raccolti separatamente, mentre viene ampliata anche la descrizione del codice 09 01 11* riguardante le macchine fotografiche monouso contenenti batterie, includendo le nuove tipologie di batterie introdotte dalla Decisione.

Ben diverso è il contenuto dell’Allegato B, che introduce numerosi nuovi codici EER destinati a colmare un vuoto normativo ormai evidente. La nuova classificazione distingue infatti le diverse tecnologie delle batterie, individuando specifici codici per i rifiuti di batterie al litio, alcaline, al nichel, allo zinco, al sodio e per le batterie miste, oltre a prevedere codici dedicati ai rifiuti generati durante la fabbricazione delle batterie e ai residui derivanti dalle operazioni di riciclo e recupero, come scorie, frazioni intermedie del trattamento e leghe recuperate.

Si tratta di una classificazione molto più articolata rispetto al passato, che consente di identificare con maggiore precisione sia la composizione chimica della batteria sia l’origine del rifiuto, distinguendo tra rifiuti derivanti dall’utilizzo, dalla produzione industriale e dalle attività di recupero. Per questi nuovi codici non è previsto alcun aggiornamento automatico: le imprese iscritte all’Albo, o quelle che intendono iscriversi, dovranno presentare un’apposita istanza telematica a partire dal 14 ottobre 2026, così da poter integrare le proprie autorizzazioni prima dell’entrata in vigore della nuova classificazione fissata al 9 dicembre 2026.

Il provvedimento del Comitato Nazionale rappresenta certamente un passaggio necessario e opportunamente anticipato rispetto alla data di applicazione della Decisione europea. Consentire alle imprese di aggiornare per tempo le proprie iscrizioni significa evitare che, dal dicembre 2026, i trasportatori si trovino nell’impossibilità di movimentare rifiuti classificati con i nuovi codici EER. Tuttavia, l’adeguamento delle iscrizioni all’Albo costituisce soltanto uno degli elementi necessari affinché la riforma possa diventare realmente operativa.

La vera sfida riguarda infatti l’intera filiera della gestione dei rifiuti. I trasportatori potranno essere autorizzati a movimentare i nuovi codici, ma gli impianti di recupero e smaltimento saranno già nelle condizioni di riceverli? Le autorizzazioni rilasciate da Regioni e Province dovranno essere aggiornate
e sarà fondamentale che gli enti competenti riescano a gestire in tempi rapidi il prevedibile incremento delle istanze.

Parallelamente sarà necessario adeguare gli strumenti informatici e gestionali: il RENTRI dovrà recepire la nuova classificazione, mentre dovranno essere chiarite le modalità di gestione del periodo transitorio e delle giacenze ancora identificate con i codici destinati a essere sostituiti. Non meno importante sarà l’aggiornamento della Linea Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, oggi riferimento essenziale per imprese, consulenti e organi di controllo, affinché recepisca le nuove definizioni e garantisca criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale.

L’introduzione dei nuovi codici EER rappresenta un passaggio fondamentale per rendere la classificazione dei rifiuti coerente con l’evoluzione della filiera delle batterie e con gli obiettivi dell’economia circolare. Affinché questa riforma produca i risultati attesi, però, sarà necessario che tutti gli attori del sistema – Albo Gestori Ambientali, autorità competenti, gestori degli impianti, Ministero, SNPA e RENTRI – procedano in modo coordinato. Solo così il passaggio alla nuova classificazione potrà avvenire senza creare incertezze operative e senza rallentare un settore destinato a svolgere un ruolo sempre più strategico nella transizione ecologica.

ing. Marco Baldaccini 347.5066802

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