Dopo il Parlamento europeo, il 25 marzo scorso, anche il Consiglio UE ha adottato la sua posizione
sulla norma che mira ad obiettivi virtuosi, quali la riduzione delle spedizioni di rifiuti ritenuti
problematici nella gestione, verso paesi terzi, l’aggiornamento delle procedure di spedizione per
riflettere gli obiettivi dell’economia circolare e della neutralità climatica, la regolamentazione della
presentazione elettronica dei documenti necessari e il miglioramento delle azioni di contrasto alle
pratiche illegali.
Il voto del Consiglio chiude la procedura iniziata il 17 novembre 2021 con la proposta di
aggiornamento del Regolamento (CE) sulle spedizioni n.1013/2006, pubblicata a cura della
Commissione Ue. Il Regolamento deve ora firmato dai colegislatori per poi poter essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla
stessa.
Il disposto normativo stabilisce inoltre misure per garantire che i rifiuti vengano inviati solo verso
impianti di destino ove siano adeguatamente trattati, secondo quanto previsto dalla normativa
ambientale di settore. Secondo la nuova norma i rifiuti non possono essere inviati verso paesi non
OCSE, a meno che il paese non indichi la propria disponibilità a importare tali rifiuti e possa
dimostrarne la gestione ecologicamente corretta, attraverso un audit preventivo da parte di
organismi indipendenti ed un ulteriore monitoraggio effettuato dalla Commissione.
Il regolamento vieta inoltre le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE,
a meno che non siano concordati e autorizzati mediante la procedura di notifica e autorizzazione
preventiva scritta (“PIC”). Questa procedura richiede che i notificatori all’interno dell’UE e gli
esportatori verso paesi terzi notifichino e ricevano conferma scritta dai paesi di spedizione,
destinazione e transito prima dell’esportazione.
Invece le spedizioni all’interno dell’UE di rifiuti per operazioni di recupero, inseriti nella cosiddetta
“lista verde” ,ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (CE) n.1013/2006 continueranno a essere
consentite attraverso la procedura meno rigorosa descritta negli obblighi generali di informazione.
ing. Marco Baldaccini (studio.baldaccini@libero.it)
Frosinone