Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”
Con la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, è stato precisato che i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi e sono iscritti nella categoria 5 dell’Albo, devono garantire che sugli autoveicoli dedicati al trasporto di tali rifiuti sia installato un sistema di geolocalizzazione. Tale sistema dovrà essere conforme alle tecnologie disponibili sul mercato, come specificato nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito del RENTRI.
La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
Il requisito di idoneità tecnica, indicato nell’articolo 1 della presente Delibera, dovrà essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante della società interessata. Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante di un’impresa che acquisisca in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.
Le imprese già iscritte nella categoria 5, quelle che abbiano presentato domanda di iscrizione o di inserimento autoveicoli nella medesima categoria alla data di entrata in vigore della presente Delibera, e che abbiano già dimostrato di soddisfare i requisiti tecnici secondo le disposizioni precedenti, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione e inserimento autoveicoli nella categoria 5, dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui propri autoveicoli, come indicato nell’articolo 1. Tale attestazione dovrà avvenire mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, della dichiarazione contenuta nell’allegato “A”, disponibile nell’area riservata sul sito dell’Albo.
L’invio della dichiarazione sostitutiva dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, tramite il sistema AGEST, a partire dal 1° luglio 2025 e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
Secondo quanto stabilito dalla presente Delibera, qualora le imprese già iscritte nella categoria 5 o in corso di iscrizione alla data di entrata in vigore della presente Delibera non provvedano a dichiarare, entro il termine indicato nell’articolo 3, la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, sarà avviato un procedimento disciplinare nei loro confronti.
Ing. Marco Baldaccini
studio.baldaccini@libero.it
Frosinone